Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Tutte le novità che riguardano imprese e imprenditori

Chapter 1

Differimenti e rinvii? Non più. Deadline fissata al 15 luglio 2022

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.38, il 14 febbraio del 2019, si annunciava l’arrivo del Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dal 2019 a oggi si sono susseguiti svariati differimenti. Lo stato di emergenza epidemiologica ha reso necessario più volte il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla crisi d’impresa, con lo scopo di semplificare la procedura di risanamento di eventuali situazioni di crisi, adattandola al difficile contesto economico e finanziario post pandemico.

Il 13/04/2022, il Consiglio dei ministri, ha approvato l’articolo 37 del decreto PNRR prevedendo una ulteriore proroga del nuovo Codice, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, ultima proroga disponibile dato che entro il 17/07/2022 anche l’Italia deve adeguarsi alla direttiva UE Insolvency.  

A partire da tale data i creditori pubblici potranno invitare le aziende che manifestino ritardi nei pagamenti a presentare domanda per la composizione negoziata della crisi, anche se l’eventuale adesione dipenderà sempre dalla volontà dell’azienda.

Codice crisi impresa e insolvenza - flusso date
Chapter 1

Qual è l'obiettivo della riforma?

L’individuazione del nuovo termine al 15/07/2022, assicura il rispetto della deadline di recepimento fissata al 17/07/2022, data stabilita dalla direttiva UE 1023/2019 al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale per tutti gli operatori.

Per la prima volta, viene accantonato il termine «fallimento» per introdurre una nuova fase: quella dell'allerta preventiva, per anticipare i tempi di emersione della crisi e consentire di intervenire prima che l'insolvenza diventi conclamata. 

Rinnovare

Riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento

Snellire

Semplificare il sistema normativo nel suo complesso

Sicurezza

Soddisfare l’esigenza di certezza del diritto

Migliorare

Migliorare l’efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo

L’obiettivo della riforma era e resta, quello di salvaguardare il più possibile la continuità aziendale

Per arrivare a questo risultato è necessario che vengano messi in piedi dei sistemi di controllo più efficaci e che rispettivamente, imprenditore individuale e collettivo, adottino misure e assetti al fine di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e attivare i meccanismi di tutela dell’integrità aziendale. 

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Quali sono i punti cardine del Nuovo Codice della Crisi d’impresa?

Gli elementi caratterizzanti e innovativi riguardano senza dubbio l’introduzione della definizione di stato di crisi e la verifica di adeguatezza delle misure e degli assetti organizzativi, applicato quindi il principio della rescue culture, ossia il salvataggio dell’impresa in crisi attraverso strumenti in grado di prevenire lo stato di insolvenza, anticipando il momento di attivazione dell’imprenditore, ma soprattutto anticipando il momento della consapevolezza del proprio dissesto [1].

Punti cardine nuovo codice crisi di impresa

Nello specifico:

  • Il continuo evolversi della realtà economico-sociale e delle spinte da parte dell’Unione Europea, ha reso necessario e improcrastinabile, la riforma organica del diritto concorsuale. La modifica della definizione di “crisi” di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 14/2019, parte da una rivisitazione del concetto di “fare impresa”, soprattutto in chiave di assunzione di rischi e di prevenzione della crisi e dell’insolvenza
  • Si è ritenuto necessario l’integrale sostituzione dell’articolo 3 D.Lgs. 14/2019 che disciplina l’adeguatezza delle misure e degli assetti organizzativi al fine di salvaguardare il più possibile la continuità aziendale.
  • Il titolo II del D.Lgs. 14/2019 è stato totalmente riscritto: non si parla più di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” ma di “composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi”.

A tal fine, l’imprenditore avrà accesso a tutta una serie di informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti.

Analizziamo nel dettaglio i punti cardine del nuovo Codice di crisi d’impresa.

Chapter 1

A. La Riforma delle procedure concorsuali

I principi generali che connotano la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali sono i seguenti:

  • Si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”
  • Si introduce una definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, e si mantiene nel contempo l’attuale nozione di “insolvenza”
  • Si adotta un unico modello processuale che velocizzi l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore
  • Ogni categoria di debitore sarà assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza
  • Viene data priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi e assicurano la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore
  • Si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale
  • Si vuole ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali
  • Si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori
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B. Procedure di allerta e composizione negoziata della crisi

La disciplina della composizione negoziata è stata introdotta dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147; essa rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

Una caratteristica fondamentale è la sua estrema flessibilità in quanto si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario al quale si accede tramite una piattaforma telematica. L’imprenditore, la cui impresa si dovesse trovare in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tale da rendere probabile la crisi, potrà cercare un accordo con i suoi creditori mediante l’assistenza di un esperto individuato dalla Camera di Commercio competente. L’obiettivo è agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.

Nel caso in cui la composizione non dovesse giungere a buon fine, tuttavia, l’imprenditore avrà il diritto di richiedere un concordato per cessione dei beni omologabile dal Tribunale anche senza il voto favorevole dei creditori.

Al fine sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d’impresa si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta.

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C. Misure e Assetti organizzativi adeguati: quali sono le caratteristiche?

La necessità di prevedere adeguati strumenti di allerta trova una totale concretizzazione nell’integrale sostituzione dell’articolo 3 D.Lgs. 14/2019 che disciplina l’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa o dell’insolvenza.

In particolare, il nuovo articolo 3, precisa che:

  1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 cod. civ. rendendo necessaria la predisposizione di assetti organizzativi che consentano di:

Identificare squilibri

Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario

Check debiti e continuità

Verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi

Test risanamento

Ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Inoltre, Il comma 4 del nuovo articolo 3 D.Lgs. 14/2019, fornisce un elenco dei segnali di allarme che possono insorgere e che è necessario monitorare:

Debiti per retribuzioni

L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Debiti Vs fornitori

L'esistenza di debiti vs fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Esposizioni Vs banche e intermediari

L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in Qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni

Altre esposizioni debitorie

L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti iva; crediti affidati per la riscossione)

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D. Sistema di Controllo: nuovi compiti e responsabilità

Con la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi dal 14 luglio 2022  vengono riscritti i compiti e le responsabilità di soci ed amministratori. 

Con l’eliminazione dell’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) presso le Camere di Commercio e delle relative segnalazioni che avrebbero rivelato una situazione di crisi già evidente, viene dato maggiore risalto al ruolo proattivo di imprenditore e amministratori. 

Essi sono quindi chiamati ad istituire un adeguato assetto in base a quanto precisato negli ultimi provvedimenti governativi e ad utilizzarlo per monitorare “costantemente” lo stato di salute aziendale, creando al contempo documentazione a valore legale che dia prova di un corretto operato. 

Tutto questo anche al fine di evitare le pesanti responsabilità derivanti dall’omissione dei suddetti compiti perché, in questo ultimo caso, in base al nuovo Codice della Crisi, gli amministratori saranno tenuti a rispondere illimitatamente verso i terzi, per i debiti della società, pure con il loro patrimonio personale. Infatti, il nuovo comma 6 dell’art. 2476 c.c. così recita: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Punto cardine del Codice della Crisi, in tema di nuovi compiti e di nuove responsabilità, è l’aver aggiunto all’art. 2086 c.c. il comma 2: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

È pertanto facile assimilare il contenuto del comma 2 dell’art. 2086 c.c. ad un vaccino che viene reso obbligatorio per tutti gli imprenditori collettivi e che si traduce nell’adozione di un sistema di allerta precoce (early warning), finalizzato ad intercettare eventuali segnali di crisi, prima che sia troppo tardi per intervenire.

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