Carbon Tax Europea: Approvato il nuovo Regolamento sul Carbon Border Adjustment Mechanism

La nuova legge europea sul Meccanismo di Adeguamento di Carbonio alla Frontiera (CBAM) impone una tassa sulle emissioni di CO2 relative a merci che provengono da paesi non-UE.

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Il contesto europeo attuale: l’Emission Trading System

Per affrontare il problema del cambiamento climatico, nel 2005 l’Unione Europea ha istituito l’Emission Trade System europeo (ETS), il sistema di scambio delle emissioni per le attività produttive, il quale è diventato una delle iniziative più importanti tra le normative ESG. Questo sistema mira a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) in modo efficace ed efficiente e promuove la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

L'ETS europeo è fondato sul principio cap and trade (limite e scambio): le autorità competenti stabiliscono un limite massimo di emissioni consentite (cap) e assegnano alle aziende le quote corrispondenti. Se un'azienda dovesse emettere GHG in misura minore rispetto al valore delle quote assegnate, potrebbe vendere (trade) l'eccesso a un'altra azienda che invece supera il proprio limite (come nell'immagine sotto). Questo modello crea un incentivo economico per le aziende a ridurre le proprie emissioni, poiché le quote diventano una risorsa preziosa sul mercato per poter produrre.

I settori che sono oggetto di applicazione dell’ETS sono le attività economiche ad alta intensità di carbonio, come il settore energetico, l’industria pesante, l’aviazione ecc.

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Cos’è la Carbon Tax?

Per non subire il rischio di concorrenza sleale dei paesi non-UE non soggetti alle normative ESG europee, l’Unione ha recentemente approvato il regolamento sul Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) o anche detta Carbon Tax.

In linea con il Green Deal Europeo, gli obiettivi del CBAM sono:

  • affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in merci ad alta intensità di carbonio al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione
  • prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo gli effetti del cambiamento climatico e sostenendo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi
  • creare incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi
  • contrastare il carbon leakege, ovvero il trasferimento delle attività produttive in paesi terzi per aggirare le misure restrittive dell’UE
  • contribuire agli obiettivi di neutralità climatica grazie al reinvestimento del gettito della tassa in progetti ESG
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Come funziona la Carbon Tax?

Il CBAM richiederà agli importatori dell'UE, a partire dal 2026, di pagare una tassa equivalente al prezzo settimanale del carbonio, calcolato come media dei prezzi di chiusura delle quote dell’EU ETS. Nel grafico in basso la rappresentazione della serie storica del prezzo di CO2 all’interno dell’ETS: nel 2020 il prezzo medio era pari a 20€, mentre oggi supera gli 85€ per singola tonnellata di CO2, affermando un aumento del prezzo del 325% in soli 3 anni.

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In sostanza, dal 2026 se un’azienda vorrà acquistare una tonnellata di ferro da un paese terzo, dovrà corrispondere una tassa sulle emissioni prodotte per fabbricare il materiale in questione, e l’imposizione fiscale ad oggi sarebbe equivalente a 85€ per il numero di tonnellate di CO2 prodotte.

Il CBAM verrà applicato inizialmente alle importazioni di merci in cinque settori ad alta intensità di emissioni ritenuti a maggior rischio di carbon leakeage: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. La tassa CBAM copre le importazioni di tali merci da tutti i paesi terzi diversi da quelli inclusi nell'ETS o in un meccanismo collegato. Il regolamento non si applicherà alle merci originarie da Islanda, Svizzera, Liechtenstein e Norvegia.

Qualora invece siano già state pagate delle tasse analoghe nel paese di origine, la carbon tax non verrà applicata.

Infine, in caso di violazione del regolamento verranno applicate sanzioni pari all’importo dell’art. 16 della direttiva 2003/87/CE, ma non sono da escludere sanzioni più severe da parte sia dello stato membro che dall’Unione per le violazioni di obblighi relativi alle norme doganali.

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